Lo statuto di MotoRazzo

(Indietro)  (Home)

STATUTO 

 L’Associazione sportiva dilettantistica denominata “MotoRazzo”, regolata dai seguenti articoli:                  

ART. 1  Sede - Durata.

L’Associazione “MotoRazzo” ha sede in Renazzo, cap 44045, via Paratore n°1; l’Associazione ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà durata illimitata, salvo scioglimento con delibera assembleare straordinaria.

ART. 2  Natura e caratteristiche.

L’Associazione “MotoRazzo” , è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili né in modo diretto né indiretto. L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. Essa ha carattere assolutamente apolitico.

ART. 3  Scopo principale.

L’Associazione “MotoRazzo” ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, sia turistico che sportivo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del motociclismo e attraverso questa promuove tra gli associati e non l’educazione stradale, la conoscenza del codice della strada e il rispetto verso l’ambiente che ci circonda al fine di migliorare la qualità della vita sulle strade. L’Associazione perseguirà i suoi scopi anche attraverso ogni possibile canale di diffusione e di aggregazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stampa, internet, conferenze, manifestazioni, eventi. L’associazione rivolgerà particolare cura alla diffusione, alla pratica e alla partecipazione alle attività, svolte dalla stessa in osservanza ai fini sociali, delle persone portatrici di handicap, fisici e mentali, purchè regolarmente autorizzati dagli eventuali tutori. L’Associazione per il perseguimento degli scopi statutari potrà collaborare con Istituzioni, Enti Pubblici e privati, nonché con altre associazioni con analoghe finalità.

Sono compiti dell’Associazione:

-         Contribuire allo sviluppo della mentalità motociclistica dei cittadini;

-         Contribuire alla diffusione dell’educazione stradale, della conoscenza del C.d.S. e del rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione al mondo motociclistico;

-         Favorire l’estensione di attività culturali e ricreative connesse all’utilizzo del motociclo.

-         Organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei soci.

 

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopraindicata. Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.


L’associazione si riserva di associarsi alla F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana, della quale accetterà incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., nonché agli Statuti e ai Regolamenti della F.M.I. e delle corrispondenti Federazioni Internazionali e si impegnerà ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiranno quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L’associazione si impegnerà a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ART. 4 - Attività connesse.

Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:

-         Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati;

-         Organizzazione di attività di turismo motociclistico;

-         Promozione ed organizzazione di attività didattiche sulla sicurezza, educazione e circolazione stradale;

-         Diffusione dell’attività sportiva motociclistica come mezzo di formazione psico-fisica  e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altra attività motoria e non,   idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del motociclismo;

-         Aggiornamento, perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;

-         Qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali   perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai prevalente.

ART. 5 - Patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari   versati dagli associati o da terzi e dai proventi dell’attività commerciale.

Inoltre è formato da beni e/o attrezzature acquistate o da acquista, inerenti lo scopo e la finalità dell’Associazione.

L’Associazione in persona del proprio rappresentante, potrà compiere ogni attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione di aree.

L’Associazione potrà istituire sede secondaria, ovvero sezioni distaccate, sempre per lo scopo e le finalità associative.

Delle obbligazioni assunte dall’Associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 6 – Divieto di distribuzione utili e/o avanzi.

L’Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione.

ART. 7 – Modalità di associazione.

L’adesione all’Associazione è libera: coloro, persone fisiche o giuridiche, che intendono associarsi debbono inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo, che decide sull’ammissione, ed effettuare il versamento della quota associativa, l’ammontare della quale viene decisa annualmente dal Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione e conseguentemente l’obbligo di versamento della quota associativa annuale si intendono rinnovati di anno in anno salvo recesso da comunicare anticipatamente, con qualsiasi mezzo, entro il 31/12 di ogni anno.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa attraverso gli organi a ciò preposti secondo modalità volte a garantire l’effettività di tale partecipazione e nell’ambito di un rapporto associativo di tipo uniforme.

Sono espressamente escluse limitazioni all’esercizio dei diritti anche se collegate a forme di partecipazione temporanea all’Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. La morosità e l’esclusione sono dichiarati dal Consiglio.

ART. 8 – Associati.

Gli associati si distinguono in:

Fondatori

Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione
dell’Assemblea, hanno promosso la costituzione dell’Associazione, e versano annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, se in regola con il versamento della quota annuale, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.

Onorari

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell’interesse della Associazione, i soci onorari hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati se in regola con il pagamento della quota annuale.

Ordinari

Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato nell’ambito assembleare ha diritto ad un voto.

L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai
rivalutabili.

ART. 9 - Organi.

Sono organi dell’Associazione:

a)  L’Assemblea dei soci;

b)  Il Consiglio Direttivo;

c)  Il Presidente.

ART. 10 - Assemblea dei soci.

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è presieduta dal Presidente dell’associazione ed è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, ai quali spetta in ogni caso un solo voto ciascuno.

L’Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi gestionali, sul rendiconto, sull’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo un principio di eleggibilità libera, e su quanto si ritenga opportuno demandare ad essa a maggioranza semplice dei presenti.

E’ facoltà dell’Assemblea deliberare uno o più regolamenti interni e istituire ulteriori organi sociali quali il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri disciplinandone il funzionamento e le competenze.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio con maggioranza dei due terzi degli iscritti in prima e seconda convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in terza convocazione, per queste delibere le varie convocazioni non possono avvenire lo stesso giorno.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera in ogni caso a maggioranza dei votanti.

 

L’Assemblea è convocata, di regola presso la sede sociale, dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci, e comunque almeno una volta all’anno.

I soci sono convocati mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica e/o sms, o mediante pubblicazione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza e quindici per le materie oggetto dell’assemblea straordinaria. E’ in ogni caso valida, anche in assenza di convocazione, l’assemblea totalitaria.

Di ogni adunanza viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato, che deve essere approvato dall’Assemblea ed affisso all’albo per almeno quindici giorni.

In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto i soci debbono poter consultare la relativa documentazione almeno quindici giorni prima dell’adunanza fissata.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri fino a un massimo di nove, fra cui il Presidente. I Consiglieri eleggono a maggioranza di voti nel proprio seno:

·   il Presidente;

·   il Vice Presidente,

·   il Segretario;

·   il Cerimoniere

·   il Tesoriere.

Tali membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se per dimissioni o altro viene a mancare uno o più consigliere il consiglio, a maggioranza, nomina i sostituti che rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha nominati.  

Nel caso in cui venga a mancare più del 50% dei consiglieri eletti si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà immediatamente provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

 

Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto e l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, esso è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità allo Statuto e agli indirizzi dell’Assemblea.

Esso è convocato dal Presidente su propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto verbale che viene inserito in apposito libro.

ART. 12 - Il Presidente.

Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di particolare urgenza è data facoltà al Presidente di esercitare i poteri del Consiglio, congiuntamente con almeno un altro consigliere, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso alla prima adunanza utile e in ogni caso non oltre 30 giorni dal compimento dell’atto.

ART. 13 – Affiliazione alla F.M.I.

L’Associazione qualora si federerà con la F.M.I., resterà affiliata alla F.M.I. per tutta la durata dell’anno sociale, coincidente con l’anno solare.

Al solo fine del mantenimento della denominazione sociale,,, l’Associazione deve rinnovare l’affiliazione entro quattro mesi dalla fine del precedente anno sociale.

ART. 14 – Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
L’eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altro Moto Club o Ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso la F.M.I. (quando si federerà con la stessa) sia verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e solidamente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.
In caso di inadempienza agli obblighi verso la F.M.I. (quando si federerà con la stessa), il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non potranno ottenere il tesseramento alla F.M.I, sino a che non avranno provveduto alla piena sistemazione degli impegni della propria Associazione.

ART. 15 – Obblighi dell’Associazione.

L’Associazione dichiara di accettare in ogni sua parte il presente Statuto, nonché lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della F.M.I. (quando si federerà con la stessa), che fin d’ora dichiara di conoscere, approvare ed osservare.
L’Associazione assume l’obbligo di osservare la clausola compromissoria di cui all’art. 26 dello Statuto, e quindi di non adire, per tutto ciò che concerne la propria attività a nessun’altra Autorità che non sia quella della Federazione Motociclistica Italiana, della quale accetterà ogni deliberazione o decisione (quando si federerà con la stessa).


In caso di inosservanza delle norme del presente Statuto o dei Regolamenti e delle deliberazioni federali o di gravi irregolarità amministrative, il Presidente della F.M.I. (quando l’associazione si federerà con la stessa) potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai quali l’Associazione dovrà consentire l’accesso nei propri uffici e mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

ART. 16 – Modifiche allo Statuto.

Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della data di riunione dell’Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare. Per le modifiche è necessario che all’Assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, un numero di associati che rappresenti tre quarti del totale degli aventi diritto al voto. Il verbale dell’Assemblea con il testo delle modifiche deve essere trasmesso in doppia copia per l’approvazione alla F.M.I. (quando l’associazione si federerà con la stessa)

ART. 17 – Clausola compromissoria.

Ogni controversia di qualsiasi natura riguardante l’interpretazione e/o esecuzione di quanto disposto nel presente Statuto ovvero nell’attività dell’Associazione ed in qualsiasi ambito della F.M.I., insorgenda tra gli associati, tra gli associati e l’Associazione, tra l’Associazione e la F.M.I., e tra le diverse Associazioni della F.M.I., sarà devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.M.I. (quando l’associazione si federerà con la stessa).
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.M.I. (quando l’associazione si federerà con la stessa).

ART. 18 – Norme transitorie.

In caso di incompatibilità, le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I. sostituiranno di diritto le norme statutarie dell’Associazione (quando si federerà con la stessa).


Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I. (quando si federerà con la stessa) ed in subordine le norme del codice civile.

(Indietro)  (Home)