Lo statuto di MotoRazzo
STATUTO

L’Associazione
sportiva dilettantistica denominata “MotoRazzo”,
regolata dai seguenti articoli:
ART.
1 Sede - Durata.
L’Associazione
“MotoRazzo” ha sede
in Renazzo, cap 44045, via Paratore n°1; l’Associazione ha decorrenza dalla
data di stipula ed avrà durata illimitata, salvo scioglimento con delibera
assembleare straordinaria.
ART.
2 Natura e caratteristiche.
L’Associazione
“MotoRazzo”
, è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire
utili né in modo diretto né indiretto. L’associazione è caratterizzata
dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle
cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall’obbligatorietà del bilancio. Essa ha carattere assolutamente apolitico.
ART.
3 Scopo principale.
L’Associazione
“MotoRazzo”
ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla
pratica del motociclismo, sia turistico che sportivo, intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e
non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del motociclismo e
attraverso questa promuove tra gli associati e non l’educazione stradale, la
conoscenza del codice della strada e il rispetto verso l’ambiente che ci
circonda al fine di migliorare la qualità della vita sulle strade.
L’Associazione perseguirà i suoi scopi anche attraverso ogni possibile canale
di diffusione e di aggregazione quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, stampa, internet, conferenze, manifestazioni, eventi.
L’associazione rivolgerà particolare cura alla diffusione, alla pratica e
alla partecipazione alle attività, svolte dalla stessa in osservanza ai fini
sociali, delle persone portatrici di handicap, fisici e mentali, purchè
regolarmente autorizzati dagli eventuali tutori. L’Associazione per il
perseguimento degli scopi statutari potrà collaborare con Istituzioni, Enti
Pubblici e privati, nonché con altre associazioni con analoghe finalità.
Sono
compiti dell’Associazione:
-
Contribuire allo sviluppo della mentalità motociclistica dei cittadini;
-
Contribuire alla diffusione dell’educazione stradale, della conoscenza
del C.d.S. e del rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione al mondo
motociclistico;
-
Favorire l’estensione di attività culturali e ricreative connesse
all’utilizzo del motociclo.
-
Organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a
soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei soci.
Per
il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra
l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di
impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica
per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della
pratica sportiva della disciplina sopraindicata. Nella propria sede
l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci,
ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare
il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
L’associazione si riserva di associarsi alla F.M.I. Federazione Motociclistica
Italiana, della quale accetterà incondizionatamente di conformarsi alle norme e
alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., nonché agli Statuti e ai Regolamenti
della F.M.I. e delle corrispondenti Federazioni Internazionali e si impegnerà
ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti
della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le
Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico
e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiranno quindi parte
integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti
federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società
affiliate.
L’associazione
si impegnerà a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti
tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di
voto nelle assemblee federali.
ART.
4 - Attività connesse.
Le
attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo
principale sono:
-
Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive
motociclistiche e di veicoli equiparati;
-
Organizzazione di attività di turismo motociclistico;
-
Promozione ed organizzazione di attività didattiche sulla sicurezza,
educazione e circolazione stradale;
-
Diffusione dell’attività sportiva motociclistica come mezzo di
formazione psico-fisica e morale
degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,
ricreativa o di ogni altra attività motoria e non,
idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del motociclismo;
-
Aggiornamento, perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
-
Qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali
perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai prevalente.
ART.
5 - Patrimonio.
Il
patrimonio dell’Associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione
e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari
versati dagli associati o da terzi e dai proventi dell’attività
commerciale.
Inoltre
è formato da beni e/o attrezzature acquistate o da acquista, inerenti lo scopo
e la finalità dell’Associazione.
L’Associazione
in persona del proprio rappresentante, potrà compiere ogni attività
finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e
pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione,
all’ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti
sportivi, ivi compresa l’acquisizione di aree.
L’Associazione
potrà istituire sede secondaria, ovvero sezioni distaccate, sempre per lo scopo
e le finalità associative.
Delle
obbligazioni assunte dall’Associazione rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART.
6 – Divieto di distribuzione utili e/o avanzi.
L’Associazione
non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’Associazione.
ART.
7 – Modalità di associazione.
L’adesione
all’Associazione è libera: coloro, persone fisiche o giuridiche, che
intendono associarsi debbono inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo, che
decide sull’ammissione, ed effettuare il versamento della quota associativa,
l’ammontare della quale viene decisa annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’adesione
all’Associazione e conseguentemente l’obbligo di versamento della quota
associativa annuale si intendono rinnovati di anno in anno salvo recesso da
comunicare anticipatamente, con qualsiasi mezzo, entro il 31/12 di ogni anno.
La
quota o contributo associativo è intrasmissibile.
I
soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa attraverso gli organi a
ciò preposti secondo modalità volte a garantire l’effettività di tale
partecipazione e nell’ambito di un rapporto associativo di tipo uniforme.
Sono
espressamente escluse limitazioni all’esercizio dei diritti anche se collegate
a forme di partecipazione temporanea all’Associazione.
La
qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. La
morosità e l’esclusione sono dichiarati dal Consiglio.
ART.
8 – Associati.
Gli
associati si distinguono in:
Fondatori
Sono
considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione
dell’Assemblea, hanno promosso la costituzione dell’Associazione, e versano
annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità
di associati, a tutti gli effetti, se in regola con il versamento della quota
annuale, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.
Onorari
L’Assemblea,
su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai
soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell’interesse
della Associazione, i soci onorari hanno i medesimi diritti ed obblighi degli
altri associati se in regola con il pagamento della quota annuale.
Ordinari
Sono
considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
Ogni
associato nell’ambito assembleare ha diritto ad un voto.
L’adesione,
la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai
rivalutabili.
ART.
9 - Organi.
Sono
organi dell’Associazione:
a)
L’Assemblea
dei soci;
b)
Il
Consiglio Direttivo;
c)
Il
Presidente.
ART.
10 - Assemblea dei soci.
L’Assemblea
è l’organo sovrano dell’Associazione, è presieduta dal Presidente
dell’associazione ed è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento
della quota associativa, ai quali spetta in ogni caso un solo voto ciascuno.
L’Assemblea
ordinaria delibera sugli indirizzi gestionali, sul rendiconto, sull’elezione
del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo un principio di
eleggibilità libera, e su quanto si ritenga opportuno demandare ad essa a
maggioranza semplice dei presenti.
E’
facoltà dell’Assemblea deliberare uno o più regolamenti interni e istituire
ulteriori organi sociali quali il Collegio Sindacale ed il Collegio dei
Probiviri disciplinandone il funzionamento e le competenze.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio con
maggioranza dei due terzi degli iscritti in prima e seconda convocazione e a
maggioranza semplice dei presenti in terza convocazione, per queste delibere le
varie convocazioni non possono avvenire lo stesso giorno.
L’Assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei
soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei
presenti; essa delibera in ogni caso a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea
è convocata, di regola presso la sede sociale, dal Presidente su iniziativa del
Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci, e
comunque almeno una volta all’anno.
I
soci sono convocati mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica
e/o sms, o mediante pubblicazione nell’albo dell’Associazione dell’avviso
di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
quindici per le materie oggetto dell’assemblea straordinaria. E’ in ogni
caso valida, anche in assenza di convocazione, l’assemblea totalitaria.
Di
ogni adunanza viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario
all’uopo nominato, che deve essere approvato dall’Assemblea ed affisso
all’albo per almeno quindici giorni.
In
occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto i soci
debbono poter consultare la relativa documentazione almeno quindici giorni prima
dell’adunanza fissata.
ART.
11 - Il Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri fino a un
massimo di nove, fra cui il Presidente. I Consiglieri eleggono a maggioranza di
voti nel proprio seno:
·
il Presidente;
·
il Vice Presidente,
·
il Segretario;
·
il Cerimoniere
·
il Tesoriere.
Tali
membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Se
per dimissioni o altro viene a mancare uno o più consigliere il consiglio, a
maggioranza, nomina i sostituti che rimangono in carica fino alla scadenza del
consiglio che li ha nominati.
Nel
caso in cui venga a mancare più del 50% dei consiglieri eletti si intenderà
decaduto l'intero Consiglio e si dovrà immediatamente provvedere alla nomina di
un nuovo organo amministrativo.
Il
Consiglio Direttivo cura la predisposizione del bilancio di previsione e del
rendiconto e l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, esso è investito
dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità allo
Statuto e agli indirizzi dell’Assemblea.
Esso
è convocato dal Presidente su propria iniziativa o quando ne facciano richiesta
almeno due consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.
Di
ogni riunione viene redatto verbale che viene inserito in apposito libro.
ART.
12 - Il Presidente.
Il
Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed
è rieleggibile. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e
rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura
l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei
casi di particolare urgenza è data facoltà al Presidente di esercitare i
poteri del Consiglio, congiuntamente con almeno un altro consigliere, salvo
ratifica da parte del Consiglio stesso alla prima adunanza utile e
in ogni caso non oltre 30 giorni dal compimento dell’atto.
ART.
13 – Affiliazione alla F.M.I.
L’Associazione
qualora si federerà con la F.M.I., resterà affiliata alla F.M.I. per tutta la
durata dell’anno sociale, coincidente con l’anno solare.
Al
solo fine del mantenimento della denominazione sociale,,, l’Associazione deve
rinnovare l’affiliazione entro quattro mesi dalla fine del precedente anno
sociale.
ART.
14 – Scioglimento dell’Associazione.
Lo
scioglimento dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e
della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci effettivi e
trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea
straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
L’eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque
causa, dovrà essere devoluto ad altro Moto Club o Ente che persegue fini di
pubblica utilità indicata dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.
Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso la F.M.I. (quando
si federerà con la stessa) sia verso terzi, devono essere soddisfatte
prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e solidamente dal
Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.
In caso di inadempienza agli obblighi verso la F.M.I. (quando si federerà con
la stessa), il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non potranno
ottenere il tesseramento alla F.M.I, sino a che non avranno provveduto alla
piena sistemazione degli impegni della propria Associazione.
ART.
15 – Obblighi dell’Associazione.
L’Associazione
dichiara di accettare in ogni sua parte il presente Statuto, nonché lo Statuto,
i Regolamenti e le deliberazioni della F.M.I. (quando si federerà con la
stessa), che fin d’ora dichiara di conoscere, approvare ed osservare.
L’Associazione assume l’obbligo di osservare la clausola compromissoria di
cui all’art. 26 dello Statuto, e quindi di non adire, per tutto ciò che
concerne la propria attività a nessun’altra Autorità che non sia quella
della Federazione Motociclistica Italiana, della quale accetterà ogni
deliberazione o decisione (quando si federerà con la stessa).
In caso di inosservanza delle norme del presente Statuto o dei Regolamenti e
delle deliberazioni federali o di gravi irregolarità amministrative, il
Presidente della F.M.I. (quando l’associazione si federerà con la stessa)
potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai quali
l’Associazione dovrà consentire l’accesso nei propri uffici e mettere a
disposizione tutta la documentazione richiesta.
ART.
16 – Modifiche allo Statuto.
Di
propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi
diritto al voto, il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea eventuali
modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso
la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici
prima della data di riunione dell’Assemblea e deve comunque essere inviato in
copia unitamente alla convocazione assembleare. Per le modifiche è necessario
che all’Assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, un numero
di associati che rappresenti tre quarti del totale degli aventi diritto al voto.
Il verbale dell’Assemblea con il testo delle modifiche deve essere trasmesso
in doppia copia per l’approvazione alla F.M.I. (quando l’associazione si
federerà con la stessa)
ART.
17 – Clausola compromissoria.
Ogni
controversia di qualsiasi natura riguardante l’interpretazione e/o esecuzione
di quanto disposto nel presente Statuto ovvero nell’attività
dell’Associazione ed in qualsiasi ambito della F.M.I., insorgenda tra gli
associati, tra gli associati e l’Associazione, tra l’Associazione e la
F.M.I., e tra le diverse Associazioni della F.M.I., sarà devoluta
all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole
previste dalla F.M.I. (quando l’associazione si federerà con la stessa).
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale
costituito secondo le regole previste dalla F.M.I. (quando l’associazione si
federerà con la stessa).
ART.
18 – Norme transitorie.
In
caso di incompatibilità, le norme dello Statuto e del Regolamento Organico
della F.M.I. sostituiranno di diritto le norme statutarie dell’Associazione
(quando si federerà con la stessa).
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto
e del Regolamento Organico della F.M.I. (quando si federerà con la stessa) ed
in subordine le norme del codice civile.